IL NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - D.M. 4 aprile 2023 n.59
Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale.
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori ambientali.
Il registro elettronico nazionale Disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
A COSA SERVE?
✓ Favorire l’introduzione di soluzioni digitali nella gestione amministrativa degli adempimenti ambientali sulla gestione dei rifiuti
✓ Mettere a disposizione un flusso costante di dati supporto delle politiche ambientali e di pianificazione regionale
✓ Rendere più efficaci le attività di prevenzione e di contrasto della gestione illecita dei rifiuti
✓ Ridurre i tempi di rendicontazione e il monitoraggio degli obiettivi europei di recupero e riciclo
✓ Trasmettere i dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
✓ Ottenere maggiore omogeneità e fruibilità dei dati;
✓ Ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese;
✓ Garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati;
✓ Consentire il miglioramento delle strategie di economia circolare;
IL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI; COME È FATTO?
Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone:
❖ delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti (registro, FIR) integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
RENTRI: un Registro dove sono raccolti i dati provenienti dai registri di carico e scarico e dai formulari, tenuti in modalità digitale, trasmessi dai soggetti destinatari dell’obbligo per le attività di:
❖ produzione,
❖ recupero,
❖ smaltimento,
❖ trasporto,
❖ intermediazione e commercio di rifiuti
SOGGETTI OBBLIGATI
Gestori professionali dei rifiuti
❖ gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
❖ gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale
❖ gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
❖ i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
I produttori di rifiuti pericolosi
❖ Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
I produttori di rifiuti pericolosi
❖ Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
QUANDO CI SI DEVE ISCRIVERE
❑ Dal 15/12/2024 al 13/02/2025
Gestori (tutti) e produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti
❑ Dal 15/06/2025 al 14/08/2025
Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti
❑ Dal 15/12/2025 al 13/02/2026
Tutti i restanti produttori di rifiuti pericolosi
Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento
DM 59 /23 - Art. 3 – definizioni
❑ «operatore»: il soggetto iscritto al RENTRI;
❑ «sistema gestionale»: il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti;
❑ «utente»: il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.
Il rappresentante dell’operatore potrà abilitare altre persone fisiche in qualità di incaricati.
Gli incaricati potranno accedere al RENTRI per completare l’iscrizione, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti., ecc.
l sistema si interfaccia con:
❑ per l’anagrafica: Registro imprese,
❑ per le autorizzazioni: Albo Gestori, Catasto rifiuti, e Registro operazioni di recupero
Differenza tra incarico e delega
❑ Tutti i soggetti iscritti al RENTRI possono incaricare una o più persone fisiche, interne o esterne all'organizzazione, all'utilizzo della piattaforma telematica RENTRI.
❑ La delega per gli adempimenti relativi all'iscrizione e alla trasmissione dei dati al RENTRI può essere conferita solo dai produttori iniziali di rifiuti ai soggetti di cui all’articolo 18 del D.M. 59/2023 (associazioni imprenditoriali, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta)
ONERI DI ISCRIZIONE
La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di: un contributo annuale e di un diritto di segreteria.
➢ Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale.
➢ Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione.
➢ Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.
QUALI DATI DOVRANNO ESSERE TRASMESSI AL RENTRI?
→ DATI RACCOLTI NEL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico digitale provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico.
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
- TRASMISSIONE DEI DATI DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DA PARTE DEGLI OPERATORI CHE UTILIZZANO SISTEMI GESTIONALI
La trasmissione al RENTRI dei dati del registro cronologico di carico e scarico da parte degli operatori che utilizzano i propri sistemi gestionali avviene mediante interoperabilità tra sistemi informativi.
I sistemi gestionali degli operatori accedono ai servizi utilizzando l’identità digitale che identifica il soggetto iscritto al RENTRI.
La trasmissione è relativa:
❖ ai dati annotati nel registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità digitale e ad eventuali rettifiche e annullamenti;
❖ alle informazioni sulla quantità verificata a destino, che possono essere annotate sul registro in un momento successivo rispetto a quello della registrazione dello scarico.
- TRASMISSIONE DEI DATI DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DA PARTE DEGLI OPERATORI CHE UTILIZZANO I SERVIZI DI SUPPORTO
Gli operatori che utilizzano i servizi di supporto trasmettono al RENTRI i dati dei registri accedendo, dall’area Operatori del portale, all'applicazione in ambiente web per la tenuta dei registri di carico e scarico digitali.
L'accesso avviene mediante dispositivi di autenticazione digitale intestati al rappresentante o ad un incaricato.
La trasmissione è relativa:
❖ ai dati annotati nel registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità digitale e ad eventuali rettifiche e annullamenti.
❖ alle informazioni sulla quantità verificata a destino, che possono essere annotate sul registro in un momento successivo rispetto a quello della registrazione dello scarico.
→ DATI RELATIVI AI FIR DEI RIFIUTI PERICOLOSI
A partire dal 13 febbraio 2026 gli enti e le imprese che producono,trasportano o trattano rifiuti, iscritti al RENTRI, sono tenuti alla trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi.
Le modalità operative dettate dal D.D. 143/2023 indicano che la trasmissione dei dati sia effettuata dal produttore, trasportatore e destinatario nel rispetto delle tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.
→ DATI RELATIVI AI FIR DEI RIFIUTI PERICOLOSI TEMPISTICHE
➢ per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
➢ per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
➢ per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti
NUOVI MODELLI - Fir e registro cronologico
Il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ha introdotto i nuovi MODELLI di:
➢ registro cronologico di carico e scarico
➢ formulario di identificazione dei rifiuti
OBBLIGATORI PER TUTTI DAL 13/02/2025
I VECCHI MODELLI NON POTRANNO PIU’ ESSERE UTILIZZATI
NUOVI MODELLI Digitali o cartacei: tempistiche
GESTORI E PRODUTTORI CON PIÙ DI CINQUANTADIPENDENTI
❖ ISCRIZIONE – dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025
❖ Dal 13 febbraio 2025
o nuovo modello registro cronologico di c/s in formato digitale
o trasmissione dei dati del registro al RENTRI
o nuovo modello FIR in formato cartaceo, vidimato digitalmente
❖ Dal 13 febbraio 2026
o emissione FIR in formato digitale
o trasmissione al RENTRI dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi
PRODUTTORI CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI E MENO DI CINQUANTA
ISCRIZIONE – dal 15/06/2025 al 14/08/2025
❖ Dal 13 febbraio 2025
o nuovo modello registro cronologico di c/s in formato cartaceo vidimato presso la CCIAA
o nuovo modello FIR in formato cartaceo, vidimato digitalmente
❖ Dalla data di iscrizione al RENTRI
o registro in modalità digitale
o trasmissione dei dati del registro al RENTRI
❖ Dal 13 febbraio 2026
o emissione FIR in formato digitale
o trasmissione a RENTRI dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi
TUTTI I RESTANTI PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI
ISCRIZIONE – dal 15/12/2025 al 13/02/2026
❖ Dal 13 febbraio 2025
o nuovo modello registro cronologico di c/s in formato cartaceo vidimato presso la CCIAA
o nuovo modello FIR in formato cartaceo, vidimato digitalmente
❖ Dalla data di iscrizione al RENTRI
o registro in modalità digitale
o trasmissione dei dati del registro al RENTRI
❖ Dal 13 febbraio 2026
o emissione FIR in formato digitale
o trasmissione a RENTRI dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi
ALTRI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
o Enti e imprese con meno di dieci dipendenti (lav. artigianali, industriali…ecc.),
o Enti e imprese che svolgono attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, di costruzione e demolizione, indipendentemente dal numero dei dipendenti,
o Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
➢ Non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI
➢ Non sono obbligati alla tenuta del registro cronologico di c/s
dal 13/02/2025 dovranno registrarsi al portale RENTRI per poter emettere e vidimare digitalmente il nuovo modello del Formulario di Identificazione.
REGIME TRANSITORIO DAL VECCHIO AL NUOVO MODELLO DI REGISTRO CARTACEO
Sino al 12 febbraio 2025, il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene utilizzando i modelli (c.d. “vecchi”), definiti dal D.M. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.
Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i “vecchi” modelli anche se già vidimati. Le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate.
Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.
Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale.
Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro.
I registri cartacei devono essere conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, anche nel momento in cui l'operatore è tenuto all'utilizzo del registro di carico e scarico in formato digitale