Chi può accedere al contributo?
Il 13 /05/2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto “Rilancio”, che prevede all’art.28 il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Per accedere al contributo i soggetti beneficiari dovranno avere un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Non potranno accedere al contributo:
i soggetti che hanno cessato l'attività alla data del 31 marzo 2020,
gli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir
e i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (sono esclusi quindi i professionisti, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori dello spettacolo che hanno percepito il “Bonus Autonomi” dall’inps ma non gli artigiani e i commercianti)
Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:
20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
nel periodo d’imposta 2019;
10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
L’ammontare dell'indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Esempio 1:
Impresa con ricavi nel 2019 pari a 150.000,00 € di cui 12.500,00 € relativi al mese di aprile 2019.
Se nel mese di aprile 2020 l’impresa ha avuto ricavi pari a 0,00 € (sospensione totale dell’attività) la riduzione dei ricavi dell’impresa tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020 è pari a 12.500,00 €.
L’impresa potrà richiedere un contributo pari al 20% della riduzione dei ricavi tra aprile 2019 e aprile 2020, quindi il 20% di 12.500,00 € e perciò un contributo pari a 2.500,00 €
Esempio 2:
Impresa con ricavi nel 2019 pari a 450.000,00 € di cui 37.500,00 € relativi al mese di aprile 2019.
Se nel mese di aprile 2020 l’impresa ha avuto ricavi pari a 9.500,00 € la riduzione dei ricavi dell’impresa tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020 è pari a 28.000,00 €.
L’impresa potrà richiedere un contributo pari al 15% della riduzione dei ricavi tra aprile 2019 e aprile 2020, quindi il 15% di 28.000,00 € e perciò un contributo pari a 4.200,00 €
Per conoscere le modalità di richiesta del contribuo contatta l'Ufficio Credito di Confesercenti Roma (Tel. 0644250267 - info@confesercentiroma.it)