Le misure contenute nel nuovo provvedimento approvato il 26 aprile, annunciate ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri in conferenza stampa e con le quali si dà inizio alla cosiddetta “Fase 2” per il contenimento dell'emergenza Covid-19, si applicano dal 4 maggio in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile e sono efficaci fino al 17 maggio.
Fra le attività produttive industriali e commerciali ammesse ex novo troviamo le attività degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Per gli Agenti e rappresentanti di commercio sono quindi consentiti gli spostamenti dal 4 maggio. Nessun limite territoriale, ma serve l'autocertificazione per i loro contatti con la clientela e le aziende prepononti.
Il Dpcm 26 aprile 2020 fa finalmente chiarezza. L'attività degli Agenti di commercio ( codice Ateco 46.1) dal lunedì 4 maggio 2020 può riprendere in sicurezza.
Ovviamente, rimane la necessità di provare le motivazioni dello spostamento in caso di controllo e ciò può essere fatto attraverso il modulo di autocertificazione.
Oltre a questo, a titolo cautelativo si consiglia di portare con sé i seguenti documenti, pur non essendo ciò obbligatorio o previsto dal decreto:
1) copia del contratto/i di agenzia dove sono indicata/e la/e zona/e di competenza dell'agente;
2) una visura camerale aggiornata che certifichi la propria qualità di agente.
Attenzione: un'autodichiarazione mendace prevede sanzioni penali.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Le imprese che riprenderanno la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Ciò vuol dire che già dalla data odierna, senza comunicazione al Prefetto, si può iniziare a recarsi presso le sedi ai fini della disinfezione, sanificazione, della massa in atto di quelle procedure – specie se previste dai predetti protocolli di sicurezza – necessarie per la riapertura.
Ricordiamo che le imprese le cui attività sono consentite devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali; nonché, per i rispettivi ambiti di competenza.
In ultimo segnaliamo che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati (chiusi) aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico.
Per maggiori dettagli:
FIARC ROMA
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