Nuove disposizioni in tema di professione per gli agenti immobiliari. L'incompatibilità non è più un dogma.

La legge n. 39 del 3 febbraio 1989, che disciplina la professione di agente d’affari in mediazione, è stata modificata dalla Legge Europea 2018. Il comma 3 dell’art. 5 concernente le incompatibilità riguardanti gli agenti immobiliari è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

"Finalmente vengono accolte le nostre istanze in materia di incompatibilità per chi svolge l’attività di agente immobiliare. Con la legge europea approvata si aprono ora nuove opportunità per gli agenti e si assicura a chi svolge l'attività di mediazione la possibilità di erogare nuovi servizi collaterali alla propria attività, a vantaggio dei clienti-consumatori». Anama ribadisce come «il provvedimento, introduce nell’intermediazione il concetto di conflitto di interesse per banche e per le professioni intellettuali e si cancella al contempo le incompatibilità per chi svolge l’attività di mediazione, consentendo agli agenti immobiliari di crescere ed evolvere la loro professionalità alle esigenze degli attuali processi economici».

Ci preme sottolineare che, mentre il testo previgente del comma 3 considerava incompatibile con l’esercizio dell’attività di mediazione ogni attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione, il nuovo testo approvato riduce l’incompatibilità all'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione.

La nuova versione del testo di legge esclude che insieme alla mediazione possa essere svolta attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione. Dunque, si esclude che il produttore, il venditore, il rappresentante o il promotore di beni che rientrino in un dato settore merceologico possano svolgere attività di mediazione nello stesso settore, ma non in settori diversi.

Si elimina poi l’incompatibilità tra l’attività di mediazione e quella di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di servizi, seppur rientranti nello stesso settore merceologico: ciò, come voluto dalla Commissione Europea, al fine di non limitare la capacità dei mediatori “di offrire servizi adattati alle necessità dei loro clienti”.

ANAMA Roma è soddisfatta del risultato raggiunto. Da oggi per gli agenti immobiliari l’incompatibilità non è più un dogma. Il Parlamento ha approvato la Legge europea 2018 (C. 1432-A) che, tra le varie disposizioni, sblocca finalmente i divieti che per anni hanno impedito agli agenti immobiliari di svolgere attività imprenditoriali.