CANNABIS LIGHT: STOP ALLA VENDITA AL PUBBLICO

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, come è noto, hanno emesso, lo scorso 30 maggio, una fondamentale sentenza in tema di vendita di derivati della canapa prodotta nell’ambito descritto dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242, “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”. Le motivazioni della sentenza n. 30475, depositate il 10 luglio, confermano e rafforzano il significato che all’informazione provvisoria fornita dalle Sezioni Unite avevano dato i media, nel senso di uno stop definitivo alla possibilità di vendere al pubblico foglie, infiorescenze, olio e resina derivati dalla “cannabis light”. In definitiva, sulla base della sentenza delle Sezioni Unite non sembra esservi più alcun dubbio sul divieto di commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina, derivanti dalla coltivazione di cannabis sativa L., che integra la fattispecie del reato di vendita, cessione, distribuzione, commercio, consegna, detenzione e altre attività di messa in circolazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche qualora il contenuto di THC sia inferiore alla concentrazione dello 0,6 per cento.