Come pubblicato sul sito F.I.E.P.e T., Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici, torniamo sul tema dell'obbligo di denuncia di esercizio per la vendita e la somministrazione al minuto di bevande alcoliche. L'ufficio legislativo di Confesercenti nazionale ha commentato l’art. 13-bis del DL 30 aprile 2019, n. 34 (“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, c.d. “Decreto Crescita”), convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha reintrodotto la denuncia fiscale per la vendita al minuto di alcolici, di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95.
La nota spiegava che gli esercizi per la vendita al minuto di alcolici esclusi dal menzionato obbligo di denuncia dall’art. 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (e cioè: esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e rifugi alpini, ma, a seguito del chiarimento da parte dell’Agenzia delle Dogane con nota RU 113015/2017, anche attività di vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita, esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili, attività di vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici) sono stati nuovamente assoggettati al predetto obbligo dal “Decreto Crescita”.
Tale obbligo, inoltre, si chiariva ancora nella nota, concerne non solo gli esercizi avviati dopo l’entrata in vigore dello stesso “Decreto Crescita”, ma anche quelli aperti durante il periodo in cui l’obbligo non vigeva più, per effetto della legge n. 124/2017.
Quanto alla procedura per adeguarsi all’obbligo di denuncia, come si diceva nella nota dell’Ufficio Legislativo, era attesa una Direttiva di chiarimento da parte dell’Agenzia.
Conseguenza diretta del mutato assetto normativo è ovviamente il superamento dell’elencazione delle fattispecie escluse dalla licenza di esercizio di cui alla direttiva RU 113015, del 9.10.2017, della Direzione centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, stante il ripristino dell’obbligo.
Tuttavia, chiarisce la nota dell’Agenzia, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale. La finalità della disposizione di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone difatti che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli con Circolare esplicativa ha chiarito che:
- i soggetti che abbiano avviato l’attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 senza denuncia fiscale per la vendita di alcolici, potranno consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente la denuncia di avvenuta attivazione di esercizio di vendita, comprensiva di marca da bollo;
- allo stesso modo dovranno procedere anche gli operatori che avevano effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 senza completare il procedimento tributario di rilascio della licenza, a causa dell’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia;
- nessun adempimento è richiesto per chi avesse avviato l’attività in data precedente al 29 agosto 2017 e dunque sia già in possesso della licenza fiscale. Se però sono intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore dovrà darne comunicazione all’Ufficio delle Dogane competente, al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio. In caso di smarrimento o distruzione della licenza fiscale a suo tempo rilasciata, occorrerà chiederne un duplicato al medesimo Ufficio;
- per coloro che abbiano avviato l’attività successivamente al 30 giugno 2019, la SCIA presentata al SUAP vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Per maggiori informazioni e per ritirare il modello di denuncia di avvenuta attivazione da presentare all’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane contatta i nostri uffici:
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