Notizie Flash

  1. LAZIO SENZA MAFIE: il patto sottoscritto dalle Associazioni e dalla Regione Lazio per contrastare le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e sociale della Regione. ASSEMBLEA SOS IMPRESA - RETE PER LA LEGALITA'

    Protocollo LAZIO SENZA MAFIE

     

    CRIMINALITA’: ASSEMBLEA SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITA’ - 2 Luglio 2015

    Siglato accordo Confesercenti Lazio e Agenzia delle Entrate Lazio

    Protocollo d'intesa

    La Confesercenti Regionale del Lazio ha sottoscritto un importante protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate del Lazio avente ad oggetto l'utilizzo delle migliori iniziative per...

  2. Diventa Imprenditore

     Diventa Imprenditore, crea una nuova azienda

    Con Confesercenti Roma utilizzando il Bando

    Start Up della Camera di Commercio, contributi

    fino a 2.500 euro per l'avvio di impresa

    Per informazioni contatta il C@t,...

Home Blog sezione
Legge di Bilancio 2018: novità per partite IVA e IMPRESE PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Venerdì 26 Gennaio 2018 16:57

autorizza impresa1 640x320

La legge di bilancio 2018 contiene numerose disposizioni tributarie riservate alle imprese. Da sottolineare, l’istituzione di diversi nuovi crediti d’imposta.

Super e iper ammortamento
È stabilita anche per il 2018 la proroga della disciplina del super e dell’iper ammortamento, ossia la maggiorazione delle quote di ammortamento (ovvero dei canoni di leasing deducibili) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Ne restano fuori tutti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli).
Il super ammortamento spetta anche per gli investimenti fatti fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto di almeno il 20% del costo complessivo. Sei mesi in più per l’iper ammortamento: l’agevolazione è fruibile anche in relazione agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019, nel rispetto comunque delle condizioni appena ricordate.

Inoltre, viene modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper ammortamento, includendovi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.


Fatturazione elettronica
Si rende obbligatoria l’emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio (Sid) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni). Sono esonerati da tale obbligo coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio. Per l’omissione della fattura elettronica tra privati, si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro ovvero in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo).

Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

È prevista una specifica sanzione amministrativa (2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre) in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere; la sanzione è ridotta alla metà, nel limite di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, avviene la trasmissione corretta dei dati (non si applica il cumulo giuridico).
Le disposizioni descritte si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Dalla stessa data è abrogato l’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro). L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le fatture relative: a cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori; a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.

È introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori. Da quella stessa data, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva dovranno essere documentati con fattura elettronica; sono esclusi dall’obbligo di certificazione i soli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. Inoltre, deducibilità e detraibilità Iva delle spese per carburante saranno possibili soltanto se i relativi pagamenti avverranno tramite carte di credito, bancomat o prepagate. Abrogate, di conseguenza, le disposizioni che disciplinavano l’obbligo di tenuta della scheda carburante.

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetterà un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio, tramite sistemi di pagamento elettronico; è utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Viene stabilita la riduzione a due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono (con modalità che saranno definite con decreto ministeriale), la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale beneficio sono esclusi coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Sulla base dei dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché dei dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione degli esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata:
gli elementi informativi necessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica Iva
una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi
le bozze degli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.

Per coloro che si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia, verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.

Infine, è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione (imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016).


Indici sintetici di affidabilità fiscale e studi di settore
La decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale viene posticipata al 2018. Pertanto, per il 2017, andranno ancora applicati gli studi di settore


Imposta sulle transazioni digitali (web tax)
Viene istituita l’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti in Italia (esclusi coloro che hanno aderito al regime forfettario e quelli che hanno adottato il regime fiscale di vantaggio) nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate in Italia.

Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
L’imposta si applica con l’aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese al netto dell’Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3mila unità.

L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione (o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura) di non superare il limite di transazioni sopra indicato. Gli stessi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.
L’imposta sarà applicata dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione del decreto ministeriale che dovrà individuare le prestazioni di servizi da assoggettare al nuovo tributo. Per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, si applicano le disposizioni dettate in ambito Iva.

Disciplina Iri
La disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri), introdotta dalla legge di bilancio 2017, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.



Crediti d’imposta
Ricco il pacchetto di crediti d’imposta a favore delle imprese, introdotti, confermati o ampliati:

il bonus per la riqualificazione delle strutture alberghiere è esteso alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali

è istituito, per il 2018, un credito d’imposta del 40%, fino a un importo massimo di 300mila euro, per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, pattuita attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali

è introdotto, a favore delle imprese culturali e creative, un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali

a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per gli anni 2018-2020, un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute, fino a un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascun beneficiario

a partire dal 2018, agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (anche di seconda mano) spetta un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito è stabilito nella misura massima di 20mila euro per gli esercenti di librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti. Il credito non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione ai fini Irap ed è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

a tutte le imprese è riconosciuto un credito d’imposta (“sport bonus”), nei limiti del 3‰ dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a 40mila euro, effettuate nel 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap

Società di intermediazione mobiliare
Per le società di intermediazione mobiliare (Sim), a decorrere dal periodo d’imposta 2017:

è stabilita l’esclusione dall’applicazione dell’addizionale Ires del 3,5%
viene ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini Ires, nella misura del 96%
gli interessi passivi sono deducibili nella stessa misura anche ai fini Irap.

Irap lavoratori stagionali
Per il 2018, ai fini Irap, è ammessa la deduzione integrale (in luogo del 70%) del costo dei lavoratori stagionali.


Regime tributario delle società cooperative
Modificato il regime tributario delle società cooperative:
per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale (tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori individuali nonché i detentori di partecipazione qualificata)
la facoltà si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare
la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le stesse modalità e negli stessi termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.
Iva sugli spettacoli teatrali

L’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10%, prevista per gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini, marionette e maschere, ovunque tenuti, è estesa ai casi in cui le relative prestazioni siano rese da intermediari.

Società sportive dilettantistiche
Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie disciplinate dal titolo V del libro quinto del codice civile (società semplice, Snc, Sas, Spa, Sapa, Srl). Per tali soggetti riconosciuti dal Coni, l’Ires è ridotta alla metà.
L’Iva ridotta al 10% è estesa ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva, a titolo occasionale o continuativo, in impianti gestiti da tali società.
I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi diversi, mentre quelli stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Attività di enoturismo
È esteso, a favore di chi svolge attività di enoturismo, il regime fiscale previsto per l’agriturismo: possibilità di determinazione forfetaria del reddito imponibile con applicazione di un coefficiente di redditività del 25% e regime forfettario dell’Iva (quest’ultimo, peraltro, si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o ittica).

Iva agevolata carne
È previsto l’innalzamento delle percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.


Attività di apicoltura in aree montane
Allo scopo di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi di tale attività, se condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni montani, non concorrono alla base imponibile Irpef.

Definizione agevolata dei debiti nei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici
Per consentire agli Istituti autonomi per le case popolari situati nei territori delle regioni del Centro Italia colpite dal terremoto, che hanno aderito alla “rottamazione” delle cartelle, di completare i relativi versamenti entro il 2018 e di usufruire dei relativi benefìci, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.

Violazione degli obblighi di dichiarazione
In caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10mila euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Gruppo Iva
Modificata la disciplina del gruppo Iva per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018. In sintesi :

le prestazioni di servizi a titolo gratuito si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti passivi ivi stabiliti

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano come effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte

la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali (se le prestazioni sono effettuate senza corrispettivo, si applicano le disposizioni in tema di operazioni svolte senza corrispettivo).

Interessi passivi
I dividendi provenienti da società controllate estere sono esclusi dal risultato operativo lordo (Rol), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi.

Fatture elettroniche per il tax free shopping
È posticipato dal 1° gennaio al 1° settembre 2018 l’obbligo di emettere fattura elettronica per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Ue

Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Febbraio 2018 10:37
 
Turismo 4.0: 5 miliardi a sostegno del sistema turistico PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Mercoledì 24 Gennaio 2018 12:52

assoturismo

 

Patto per il Turismo 4.0: stanziato un plafond di 5 miliardi di euro a sostegno del sistema turistico italiano.

 

Sottoscritto un importante accordo triennale di collaborazione tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo– Mibact e il Gruppo Intesa San Paolo

 

L’accordo siglato punta a implementare strumenti che favoriscano forme di integrazione fra le imprese, sviluppo di modelli reticolari di offerta ricettiva, riposizionamento all’interno delle dinamiche internazionali delle filiere/reti del settore, e facilitino tanto la promozione di innovazione, digitalizzazione e creatività, quanto il rafforzamento organizzativo e culturale del sistema imprenditoriale.

 

Per facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese del settore, Intesa Sanpaolo ha reso dunque disponibile un plafond di 5 miliardi di euro in tre anni.

Queste le principali leve di azione determinate:

 

➢ Individuazione di strumenti per estendere al settore del turismo le opportunità offerte dal Piano Impresa 4.0. In particolare per rendere ammissibili ai benefici del superammortamento e dell’iperammortamento anche i progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici destinati al turismo e alla cultura;

➢ Valorizzazione del settore turistico nelle valutazioni di merito creditizio. Oltre al tema della coerenza dei singoli progetti con le priorità previste dal Piano Strategico del Turismo (PST) e dai Piani attuativi annuali, verrà riservata un’attenzione particolare alle formule di aggregazione, come strutture diffuse e filiere orizzontali. Verranno inoltre valorizzati fattori intangibili come qualità del management, formazione, utilizzo di canali internet di vendita o di metriche basate sui giudizi espressi dalla clientela (es. web reputation).

➢ Iniziative di sostegno mediatico e culturale. Organizzazione di eventi ad alta attrattività mediatica, volti a “raccontare l’Italia e il suo territorio”, passando dall’approccio di viaggio generico e tradizionale a quello esperienziale ed emozionale. Attivabili anche iniziative trasversali per cogliere al meglio le opportunità offerte dall’Art bonus.

➢ Iniziative formative finalizzate a sviluppare percorsi di crescita professionale e manageriale. Intesa Sanpaolo renderà disponibili metodologie e contenuti formativi adottati al proprio interno, fruibili anche in modalità e-learning personalizzabile. Offrirà assistenza per la ricerca e l’utilizzo di fondi per la formazione continua, anche con forme di prestito d’onore per consentire la formazione degli studenti non solo a livello accademico

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la nostra sede Confesercenti Area Roma - Settore Turismo: T 06.44250267 opp. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 
Assunzione giovani: incentivi PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Mercoledì 24 Gennaio 2018 10:17

20160315 155113

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DI GIOVANI

Per promuovere l'occupazione giovanile stabile è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, uno sgravio contributivo pari al 50%dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti lavoratori che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di età inferiore a 30 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

L'imitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 l’esonero è riconosciuto in riferimento a lavoratori di età inferiore a 35 anni. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Lo sgravio, nel rispetto del limite di età, spetta anche in caso di: prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto.

per informazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 
Legge di Bilancio: le novità per i contribuenti PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Mercoledì 24 Gennaio 2018 10:08

foto 4

Legge di Bilancio 2018.


Nella legge di bilancio sono tante le disposizioni tributarie di interesse diffuso, che possono riguardare tutte le tipologie di contribuenti. Eccone alcune delle più rilevanti.

Nuovo calendario fiscale
Introdotti nuovi termini per alcuni importanti appuntamenti dichiarativi:
per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) relative al secondo trimestre (ovvero al primo semestre per chi sceglie la periodicità semestrale, facoltà riconosciuta dal “collegato fiscale”), la data ultima è spostata dal 16 al 30 settembre per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, il termine del 30 settembre è spostato al 31 ottobre (fino a quando resterà in vigore l’adempimento dello spesometro) slitta dal 31 luglio al 31 ottobre il termine per presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770 e per trasmettere in via telematica le Certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata passa dal 7 luglio al 23 luglio il termine per presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti.
I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, devono concludere le proprie attività (comunicare all’Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni e trasmettere le dichiarazioni predisposte, consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione) entro il:

  • 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno

  • 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno

  • 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

 

Figli a carico
A partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro.


Canone tv
Viene estesa al 2018 la riduzione del canone tv per uso privato da 100 a 90 euro, già applicata nel 2017.

Abbonamenti al trasporto pubblico
Torna, a regime, la detrazione Irpef del 19% per le spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Inoltre, viene stabilito che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.


Acquisto di uno strumento musicale
Esteso al 2018 il contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, riconosciuto agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
A decorrere dal 1° marzo 2018 si riduce da 10mila a 5mila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a quell’importo.

Compensazioni “sospette”
Si stabilisce che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, per controllare l’utilizzo del credito.

Clausole di salvaguardia
Completata la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva per il 2018 e delle accise per il 2019, già parzialmente operata dal Dl 148/2017. Rimodulati gli aumenti Iva e accise per gli anni successivi.

Tributi regionali e locali
Anche per il 2018:
viene sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. La sospensione non si applica: ai Comuni istituiti a seguito di fusione e a quelli in predissesto o dissesto finanziario; nelle Regioni in situazione di disavanzo sanitario; in riferimento alla Tari e alle tariffe di natura patrimoniale i Comuni possono confermare la stessa maggiorazione Tasi già prevista per il 2016 e il 2017.

Calcolo della Tari
Prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della Tari da parte dei comuni fondato su un criterio medio-ordinario (cioè in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.


Rivalutazione terreni e partecipazioni
È possibile rideterminare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018. Il termine di versamento dell’imposta sostitutiva all’8% è fissato al 30 giugno 2018, con possibilità, comunque, di pagare in tre rate annuali di pari importo. La perizia di stima dovrà essere redatta e asseverata entro la stessa data.

Redditi di capitale e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate
I redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, per effetto del possesso e della cessione di partecipazioni societarie qualificate vanno assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (la medesima aliquota prevista per le partecipazioni non qualificate).


Compensi da attività musicali e attività sportive dilettantistiche
Viene elevato da 7.500 a 10mila euro il limite dell’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.


Bonus 80 euro
Ampliata la platea dei beneficiari del bonus 80 euro attraverso l’aumento della soglia reddituale prevista per l’accesso all’agevolazione: si passa da 24mila a 24.600 euro; il bonus, poi, si annulla a fronte di un reddito complessivo almeno pari a 26.600 euro (in luogo dei previgenti 26.000 euro

Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Gennaio 2018 10:15
 
Attenzione alle Comunicazioni ingannevoli. PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Martedì 19 Dicembre 2017 18:08

Attenzione alle comunicazioni ingannevoli: Casellario Unico Telematico Imprese e  Portale Imprese srl

 

Sanzionate due imprese: Casellario Unico Telematico e Portale Imprese Srl

 

Pubblichiamo una notizia apparsa sul portale della Camera di commercio di Ferrara

L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sanziona due imprese per pratica commerciale scorretta

Con i provvedimenti n. 26336 e n. 26337, entrambi pubblicati nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 3 del 30 gennaio 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato, al Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell’impresa individuale “Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio” e alla società “Portale imprese S.r.l.”. rispettivamente, una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000,00 euro e di 120.000,00 euro per la violazione del disposto di cui agli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.
 
Entrambe le imprese (“Casellario Unico” e “Portale imprese S.r.l.”) gestiscono un proprio portale multimediale accessibile tramite appositi siti Internet nei quali è inserito, tra l’altro, un database contenente alcuni dati relativi ad imprese attive in Italia, che i professionisti raccolgono mediante l’attuazione di un sistema di promozione finalizzato alla vendita di spazi pubblicitari a pagamento tramite invio di specifiche comunicazioni comprensive di bollettini di pagamento precompilati.
 
La pratica commerciale posta in essere da entrambe le imprese consiste nell’aver iscritto, unilateralmente e a loro insaputa, i dati aziendali di imprese italiane in un database - presente online sui citati siti internet - al solo fine di promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio di promozione delle principali informazioni aziendali via internet.
 
Sulla base di quanto evidenziato in varie richieste di intervento pervenute da parte di alcune Camere di Commercio (Venezia Rovigo Delta Lagunare, Firenze), del Codacons Marche nonché di alcune imprese, è emerso l’invio a numerose imprese di piccola e media dimensione localizzate in diverse Regioni italiane di uno stampato che include anche un bollettino postale precompilato, che reca vari dati precompilati afferenti la denominazione sociale e l’indirizzo della sede dell’impresa destinataria, il relativo codice fiscal e o partita IVA, l’importo da versare (il primo di 298,29 euro, il secondo di 268,40 euro) e la “scadenza” entro cui effettuare tale versamento con relativa data, indicata con caratteri grafici in grassetto, specifica per ogni impresa contattata.
 
Da precisare che il pagamento degli importi appena citati non è, in alcun modo, correlato con il versamento del diritto camerale annuale o di altro importo preteso da una Pubblica Amministrazione, avendo il solo scopo di promuovere l’acquisto di uno spazio pubblicitario sul portale multimediale del professionista, dove l’account della microimpresa viene inserito all’interno della banca dati telematica presente nella sezione “Iscritti” del sito Internet.
 
L’invio della comunicazione commerciale in questione avviene sempre successivamente all’iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese e, dunque, a imprese consapevoli di dover assolvere ad obblighi anche di natura pecuniaria in favore della competente Camera di Commercio.
La sua ricezione non richiesta e inattesa da parte delle imprese destinatarie, nel particolare frangente temporale di cui si tratta, ossia immediatamente dopo l’iscrizione al Registro delle imprese - osserva l’AGCM - “è un elemento su cui il professionista fa leva per condizionarne indebitamente il processo decisionale delle imprese stesse”.
 
Tali caratteristiche inducono le imprese a ritenere che il versamento dell’importo indicato nel bollettino ha per le imprese destinatarie carattere di adempimento obbligatorio, sicché tali imprese sono indebitamente portate a pagare l’importo richiesto al fine di non incorrere in eventuali conseguenze connesse all’inadempimento.
 
Le specifiche modalità impiegate da entrambe le imprese per promuovere la proposta commerciale di cui trattasi, ostacolano inoltre l’esercizio del diritto di recesso, in quanto la tecnica di instaurazione del rapporto contrattuale impedisce alle microimprese di avvalersi di tale diritto.
 
Alla luce dunque di quanto sin qui esposto l’espediente dell’invio della comunicazione commerciale, inattesa e non richiesta, a seguito della recente iscrizione nel Registro delle imprese da parte di soggetti imprenditoriali di nuova costituzione, con le modalità e la tempistica concretamente utilizzati dal professionista per promuovere l’offerta del proprio servizio in abbonamento annuale, costituisce il fattore centrale per addivenire all’indebito condizionamento del processo decisionale delle imprese destinatarie della proposta commerciale, integrando una violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.
 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>

Pagina 5 di 83

innova energia

logo new

export

Cerca nel sito

Newsletter



Acconsento al trattamento dei miei dati personali (dlgs. 196 del 30/Giugno/2003)

Accesso riservato ai soci

Ottobre 2024 Novembre 2024
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Eventi in Programma

Non ci sono eventi in programma
Consulta il Calendario