La legge di bilancio 2018 contiene numerose disposizioni tributarie riservate alle imprese. Da sottolineare, l’istituzione di diversi nuovi crediti d’imposta.
Super e iper ammortamento È stabilita anche per il 2018 la proroga della disciplina del super e dell’iper ammortamento, ossia la maggiorazione delle quote di ammortamento (ovvero dei canoni di leasing deducibili) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Ne restano fuori tutti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli). Il super ammortamento spetta anche per gli investimenti fatti fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto di almeno il 20% del costo complessivo. Sei mesi in più per l’iper ammortamento: l’agevolazione è fruibile anche in relazione agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019, nel rispetto comunque delle condizioni appena ricordate.
Inoltre, viene modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper ammortamento, includendovi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.
Fatturazione elettronica Si rende obbligatoria l’emissione di fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio (Sid) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni). Sono esonerati da tale obbligo coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio. Per l’omissione della fattura elettronica tra privati, si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro ovvero in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo).
Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
È prevista una specifica sanzione amministrativa (2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per trimestre) in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere; la sanzione è ridotta alla metà, nel limite di 500 euro, se la trasmissione è effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, avviene la trasmissione corretta dei dati (non si applica il cumulo giuridico). Le disposizioni descritte si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Dalla stessa data è abrogato l’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro). L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1° luglio 2018 per le fatture relative: a cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori; a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.
È introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburante per motori. Da quella stessa data, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva dovranno essere documentati con fattura elettronica; sono esclusi dall’obbligo di certificazione i soli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. Inoltre, deducibilità e detraibilità Iva delle spese per carburante saranno possibili soltanto se i relativi pagamenti avverranno tramite carte di credito, bancomat o prepagate. Abrogate, di conseguenza, le disposizioni che disciplinavano l’obbligo di tenuta della scheda carburante.
Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetterà un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio, tramite sistemi di pagamento elettronico; è utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Viene stabilita la riduzione a due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono (con modalità che saranno definite con decreto ministeriale), la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale beneficio sono esclusi coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Sulla base dei dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché dei dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione degli esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata: gli elementi informativi necessari per predisporre i prospetti di liquidazione periodica Iva una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi le bozze degli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.
Per coloro che si avvarranno degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia, verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti.
Infine, è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione (imprese che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016).
Indici sintetici di affidabilità fiscale e studi di settore La decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale viene posticipata al 2018. Pertanto, per il 2017, andranno ancora applicati gli studi di settore
Imposta sulle transazioni digitali (web tax) Viene istituita l’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti in Italia (esclusi coloro che hanno aderito al regime forfettario e quelli che hanno adottato il regime fiscale di vantaggio) nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate in Italia.
Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. L’imposta si applica con l’aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese al netto dell’Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3mila unità.
L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione (o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura) di non superare il limite di transazioni sopra indicato. Gli stessi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo. L’imposta sarà applicata dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione del decreto ministeriale che dovrà individuare le prestazioni di servizi da assoggettare al nuovo tributo. Per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, si applicano le disposizioni dettate in ambito Iva.
Disciplina Iri La disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri), introdotta dalla legge di bilancio 2017, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Crediti d’imposta Ricco il pacchetto di crediti d’imposta a favore delle imprese, introdotti, confermati o ampliati:
il bonus per la riqualificazione delle strutture alberghiere è esteso alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali
è istituito, per il 2018, un credito d’imposta del 40%, fino a un importo massimo di 300mila euro, per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, pattuita attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali
è introdotto, a favore delle imprese culturali e creative, un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali
a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per gli anni 2018-2020, un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute, fino a un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascun beneficiario
a partire dal 2018, agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (anche di seconda mano) spetta un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito è stabilito nella misura massima di 20mila euro per gli esercenti di librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti. Il credito non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione ai fini Irap ed è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
a tutte le imprese è riconosciuto un credito d’imposta (“sport bonus”), nei limiti del 3‰ dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a 40mila euro, effettuate nel 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap
Società di intermediazione mobiliare Per le società di intermediazione mobiliare (Sim), a decorrere dal periodo d’imposta 2017:
è stabilita l’esclusione dall’applicazione dell’addizionale Ires del 3,5% viene ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini Ires, nella misura del 96% gli interessi passivi sono deducibili nella stessa misura anche ai fini Irap.
Irap lavoratori stagionali Per il 2018, ai fini Irap, è ammessa la deduzione integrale (in luogo del 70%) del costo dei lavoratori stagionali.
Regime tributario delle società cooperative Modificato il regime tributario delle società cooperative: per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale (tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori individuali nonché i detentori di partecipazione qualificata) la facoltà si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le stesse modalità e negli stessi termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa. Iva sugli spettacoli teatrali
L’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10%, prevista per gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini, marionette e maschere, ovunque tenuti, è estesa ai casi in cui le relative prestazioni siano rese da intermediari.
Società sportive dilettantistiche Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie disciplinate dal titolo V del libro quinto del codice civile (società semplice, Snc, Sas, Spa, Sapa, Srl). Per tali soggetti riconosciuti dal Coni, l’Ires è ridotta alla metà. L’Iva ridotta al 10% è estesa ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva, a titolo occasionale o continuativo, in impianti gestiti da tali società. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi diversi, mentre quelli stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Attività di enoturismo È esteso, a favore di chi svolge attività di enoturismo, il regime fiscale previsto per l’agriturismo: possibilità di determinazione forfetaria del reddito imponibile con applicazione di un coefficiente di redditività del 25% e regime forfettario dell’Iva (quest’ultimo, peraltro, si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o ittica).
Iva agevolata carne È previsto l’innalzamento delle percentuali di compensazione Iva applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Attività di apicoltura in aree montane Allo scopo di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi di tale attività, se condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni montani, non concorrono alla base imponibile Irpef.
Definizione agevolata dei debiti nei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici Per consentire agli Istituti autonomi per le case popolari situati nei territori delle regioni del Centro Italia colpite dal terremoto, che hanno aderito alla “rottamazione” delle cartelle, di completare i relativi versamenti entro il 2018 e di usufruire dei relativi benefìci, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018.
Violazione degli obblighi di dichiarazione In caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10mila euro. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Gruppo Iva Modificata la disciplina del gruppo Iva per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018. In sintesi :
le prestazioni di servizi a titolo gratuito si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti passivi ivi stabiliti
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano come effettuate dal gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo Iva costituito in un altro Stato membro nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte
la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali (se le prestazioni sono effettuate senza corrispettivo, si applicano le disposizioni in tema di operazioni svolte senza corrispettivo).
Interessi passivi I dividendi provenienti da società controllate estere sono esclusi dal risultato operativo lordo (Rol), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi.
Fatture elettroniche per il tax free shopping È posticipato dal 1° gennaio al 1° settembre 2018 l’obbligo di emettere fattura elettronica per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Ue |