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CIRCOLARE INAIL n. 54 DEL 9 GIUGNO 2015. Risarcimento danni all’autovettura di proprietà del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto. PDF Stampa E-mail
Venerdì 12 Giugno 2015 11:01

Nel caso di personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto, per eventuali danni, la soluzione adottata dall’Inail è quella dell’autoassicurazione: il risarcimento è posto direttamente a carico dell’Istituto, senza la stipula di una polizza assicurativa.

L’Istituto è tenuto a rimborsare i danni occorsi all’autovettura di proprietà, il cui uso venga autorizzato per ragioni di servizio, solo nel caso in cui sussista il nesso causale tra la missione espletata e l’evento dannoso.

Non sono dunque soggetti a rimborso i danni dovuti all’usura del mezzo che si manifestassero in occasione della missione.

Il risarcimento dei danni sarà disposto se ricorreranno i seguenti presupposti:

-        l’incidente dovrà essere avvenuto per motivi ed in occasione di lavoro;

-        l’autorizzazione a far uso della vettura di proprietà dovrà essere anteriore al sinistro;

-        dovranno essere allegate le fatture delle spese sostenute per la riparazione del veicolo;

-        il dipendente dovrà dichiarare di non aver ottenuto il risarcimento del danno da alcuna compagnia di assicurazione.

L’Istituto non risarcirà i danni conseguenti a comportamenti colposi, dolosi, derivanti da atti di vandalismo o da imperizia nella guida dell’autovettura.

Tali indicazioni troveranno applicazione a partire dal 15 giugno 2015.


Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Giugno 2015 11:01
 

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