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Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita – Estratto circolare Inps n° 63/15. |
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Martedì 24 Marzo 2015 16:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con circolare n° 63/15, l’INPS ha reso noti i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici dal 2016, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come disposto dal D.M. 16 dicembre 2014 (circ. Itaco n° 10/15). Il predetto decreto ha infatti stabilito che a decorrere dal 1° Gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (art. 12, commi da 12-bis a 12-quater, Legge n° 122/10 e s.m.i.), sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tab. B allegata alla Legge n° 243/04 e succ. modif., sono incrementati di 0,3 unità. Di seguito vengono riportati i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita. 1 - Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, Legge n° 214/11) - requisito anagrafico 1.1 - Lavoratrici Dipendenti (A.G.O. e forme sostitutive):
(*) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. n° 12/10, conv. modif. Legge n° 122/10. 1.2 - Lavoratrici autonome (gestioni speciali e gestione separata):
(*) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. n° 12/10, conv. modif. Legge n° 122/10. 1.3 - Lavoratori dipendenti (A.G.O., forme sostitutive ed esclusive), lavoratrici dipendenti iscritte a forme esclusive a.g.o.; lavoratori autonomi (gestioni speciali e gestione separata):
(*) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. n° 12/10, conv. modif. Legge n° 122/10. Nella circolare l’Istituto ha fatto presente che, con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° Gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto ministeriale in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 7, Legge n° 214/11 (pensione di vecchiaia con anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni) che, dal 1° Gennaio 2016, è di 70 anni e 7 mesi. In attuazione dell’art. 12, Legge n° 122/10, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi. 2 - Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, Legge n° 214/11) - requisito contributivo
(*) Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. n° 12/10, conv. modif. Legge n° 122/10. L’INPS ha precisato che, con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° Gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita , previsto dal decreto ministeriale in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24, comma 11, Legge n° 214/11 (pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito c.d. importo soglia mensile) che, dal 1° Gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi. In attuazione dell’art. 12, Legge n° 122/10, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi. |
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Ultimo aggiornamento Martedì 24 Marzo 2015 16:19 |