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CONTRIBUZIONE VOLONTARIA ANNO 2015 PDF Stampa E-mail
Lunedì 16 Marzo 2015 13:14

Con circolare n° 57/15, la Direzione Centrale dell’INPS ha fornito i dati relativi alla contribuzione volontaria per l’anno 2015, dovuta dai lavoratori dipendenti non agricoli nonché per le Gestioni degli artigiani, dei commercianti e per la Gestione separata.

CONTRIBUTI VOLONTARI DOVUTI DAI LAVORATORI DIPENDENTI NON AGRICOLI DA VERSARE PER L’ANNO 2015

               L’INPS ha ricordato che l’art. 7, comma 2, D.Lgs. n° 184/97 ha disposto che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1, Legge n° 638/83 e succ. modif.. Pertanto, in base alla variazione ISTAT (0,20%) viene evidenziato che la contribuzione volontaria dovuta per l’anno 2015 viene calcolata tenendo conto dei seguenti parametri:

       la retribuzione minima settimanale è pari a €. 200,76;

       la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3, Legge n° 438/92) è di €. 46.123,00;

       il massimale per i prosecutori volontari che hanno contribuzione solo successiva al 1/1/96 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di €. 100.324,00.

L’Istituto ha fatto presente che per l’anno 2015 per i prosecutori volontari (lavoratori dipendenti non agricoli), autorizzati con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, l’aliquota è confermata al 27,87%. Mentre, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è stata interessata dall’incremento dello 0,50% (art. 27, comma 2 bis, D.L. n° 669/96, conv. Legge n° 30/97) e, pertanto, dal 1° gennaio 2015 è pari al 32,87%. Di seguito sono riepilogate (dal ’97 al 2015) le aliquote contributive per i soggetti autorizzati dopo il 31 Dicembre 1995.

Anno

Retr. Minima settimanale Prima fascia retribuzione annua Massimale art. 2. c. 18, L. 335/95

Aliquota

IVS

2015 €. 200,76 €. 46.123,00 €. 100.324,00 32,87%
2014 €. 200,35 €. 46.031,00 €. 100.123,00 32,37%
2013 €. 198,17 €. 45.530,00 €. 99.034,00 32,37%  
2012 €. 192,40 €. 44.204,00 €. 96.149,00 31,87%  
2011 €. 187,34 €. 43.042,00 €. 93.622,00 31,87%  
2010 €. 184,39 €. 42.369,00 €. 92.147,00 31,37%  
2009 €. 183,10 €. 42.069,00 €. 91.507,00 31,37%  
2008 €. 177,42 €. 40.765,00 €. 88.669,00 30,87%  
2007 €. 174,46 €. 40.083,00 €. 87.187,00 30,87%  
2006 €. 171,03 €. 39.297,00 €. 85.478,00 30,07%  
2005 €. 168,17 €. 38.641,00 €. 84.049,00 30,07%  
2004 €. 164,87 €. 37.883,00 €. 82.401,00 29,57%  
2003 €. 160,85 €. 36.959,00 €. 80.391,00 29,57%  
2002 €. 157,08 €. 36.093,00 €. 78.507,00 29,07%  
2001 £. 296.140 £. 68.048.000 £. 148.014.000 29,07%  
2000 £. 288.640 £. 66.324.000 £. 144.263.000 28,57%  
1999 £. 284.100 £. 65.280.000 £. 141.991.000 28,57%  
1998 £. 279.080 £. 64.126.000 £. 139.480.000 28,17%  
1997 £. 274.420 £. 63.054.000 £. 137.148.000 28,37%  

CONTRIBUTI VOLONTARI PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

               L’Istituto ha ricordato che per i soggetti in questione, la contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori di cui alla Legge n° 233/90 e succ. modif. ed integr., al reddito medio di ciascuna delle previste otto classi di reddito. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

               Sulla base delle aliquote vigenti nonché dei valori reddituali per artigiani e commercianti, previste per l’anno 2015, l’INPS ha predisposto due tabelle di contribuzione da applicare dal 1° Gennaio 2015, le quali vengono di seguito riportate.

Artigiani– Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria

(Decorrenza dal 01/01/2015)

Classi di reddito (*)

Reddito medio imponibile

Contribuzione   mensile

     22,65% RM         19,65%RM

1                            Fino €. 15.548 15.548 293,47 254,60
2 da €. 15.549 a €. 20.644 18.097 341,58 296,34
3 da €. 20.645 a €. 25.740 23.193 437,77 379,79
4 da €. 25.741 a €. 30.836 28.289 533,95 463,23
5 da €. 30.837 a €. 35.932 33.385 630,14 546,68
6 da €. 35.933 a €. 40.028 38.481 726,33 630,13
7 da €. 41.029 a €. 46.122 43.576 822,50 713,56
8 da €. 46.123 46.123 870,57 755,26

Commercianti - Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria

(Decorrenza dal 01/01/2015)

Classi di reddito (*)

Reddito medio imponibile

Contribuzione   mensile

     22,74% RM         19,74%RM

1                            Fino €. 15.548 15.548 294,63 255,76
2 da €. 15.549 a €. 20.644 18.097 342,94 297,70
3 da €. 20.645 a €. 25.740 23.193 439,51 381,52
4 da €. 25.741 a €. 30.836 28.289 536,08 465,35
5 da €. 30.837 a €. 35.932 33.385 632,65 549,18
6 da €. 35.933 a €. 40.028 38.481 729,21 633,01
7 da €. 41.029 a €. 46.122 43.576 825,77 716,83
8 da €. 46.123 46.123 874,03 758,72

CONTRIBUTI VOLONTARI PER LA GESTIONE SEPARATA

               Nella circolare in esame viene ricordato dall’Istituto che l’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata è determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda (art. 7, D.Lgs. n° 184/97), l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale. Per l’anno 2015, l’aliquota IVS è pari al:

      27% per i professionisti;

      30% per i collaboratori e figure assimilate

Inoltre viene fatto presente dall’INPS che, considerato che il minimale per l’accredito contributivo è fissato, per l’anno 2015, in €. 15.548,00, per lo stesso anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a:

      €. 4.197,96 su base annua ed a €. 349,83 mensili per i professionisti;

      €. 4.664,40 su base annua ed a €. 388,70 mensili per tutti i gli altri iscritti.

Nella circolare l’Istituto ha precisato che qualora il richiedente abbia contribuzione sia come professionista e sia come collaboratore o assimilato, per la determinazione della categoria da attribuire come prosecutore volontario, si dovrà fare riferimento a quanto disposto dall’art. 8, comma 10, D.P.R. n° 1432/71. In merito l’INPS ha rimandato a quanto chiarito con circ. n° 53/06 (*).

 


Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Marzo 2015 13:19
 

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